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Maso chiuso

L’art. 1 della legge sulle aziende agricole definisce il maso chiuso una proprietà, con i relativi diritti, che è registrata nella sezione I (masi chiusi) del libro fondiario. Affinché fondi rustici possano essere costituiti in maso chiuso, nella costituzione del maso stesso deve essere compresa una casa di abitazione con relativi annessi rustici e il reddito medio annuo del maso deve essere sufficiente per assicurare un adeguato mantenimento ad almeno quattro persone, senza tuttavia superare il triplo di tale reddito.